In questa news sono elencati gli articoli del Decreto che contengono misure dedicate alle imprese nel territorio dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna e più in generale in tutte le località che sono state investite dall’emergenza alluvione. L’elenco dei comuni interessati è contenuto nell’allegato 1 del Decreto.

 

ART. 1 – Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Si applica a coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale oppure operativa nel territorio dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.

Prevede:

  •  Dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023: sospensione dei termini per i versamenti tributari, per gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023: sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, nonché delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti indicati in qualità di sostituto d’imposta;
  • dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023: sospensione dei termini per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, i quali riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione;
  • dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023: sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di  professionisti,  di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede oppure  operino nel territorio dell’Unione anche per conto di aziende  e clienti non operanti nel predetto territorio.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati:

  • Entro il 20 novembre 2023: senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione;
  • entro il 20 novembre 2023: gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

I termini per il versamento riprendono dal 1° settembre 2023.

 

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ART. 2 – Sospensioni in materia di giustizia civile e penale

Si applica a coloro che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dell’Unione.

Prevede la sospensione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023:

  • del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; il decorso riprende dalla fine del periodo di sospensione; nei casi in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo;
  • dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti in questo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva; la sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi;
  • dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 

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ART. 4 – Sospensione procedimenti e termini amministrativi

Prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi, anche sanzionatori, pendenti al 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data:

  • presso tutti i Comuni dell’Unione;
  • per coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dell’Unione.

 

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ART. 7 – Ammortizzatori sociali (integrazione al reddito)

Si applica:

  • ai lavoratori subordinati del settore privato che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa nel territorio dell’Unione e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi emergenziali;
  • ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro;
  • ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa.

L’INPS riconoscerà entro il 31 agosto 2023 un’integrazione al reddito per le giornate di mancata prestazione lavorativa, fino a un massimo, a seconda dei casi, di 15 o 90 giornate. L’INPS provvederà a disciplinare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, che dovranno essere presentate da parte dei datori di lavoro. Le domande saranno accolte solo fino al raggiungimento del limite di spesa, pari a 620 milioni di euro per il 2023.

 

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ART. 8 – Indennità una tantum per i lavoratori autonomi

Si applica a collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, e che al 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente nel territorio dell’Unione abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Prevede un’indennità una tantum, che sarà riconosciuta ed erogata dall’INPS, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. Le domande saranno accolte solo fino al raggiungimento del limite di spesa, pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.

 

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ART. 9 – Interventi del Fondo di garanzia per le PMI

Si applica alle PMI localizzate nel territorio dell’Unione.

Prevede la concessione di garanzie, a valere sull’attuale dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino al 80% dell’operazione finanziaria in caso di garanzia diretta e fino al 90% in caso di riassicurazione.

 

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ART. 10 – Contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici

Si applica alle imprese esportatrici localizzate nel territorio dell’Unione.

Al fine di sostenere le imprese esportatrici, la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A. è autorizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto (aiuti di Stato) per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese e a tal fine dovrà provvedere a stabilire i termini, le modalità e le condizioni per l’erogazione.

 

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ART. 11 – Sospensione dei termini in favore delle imprese e cause di forza maggiore

Si applica alle  società e alle imprese che al 1° maggio 2023 avevano la sede operativa nel territorio dell’Unione.

Prevede la sospensione – fino al 30 giugno 2023 – senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • dei versamenti riferiti al diritto annuale a favore delle Camere di Commercio;
  • degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  • del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
  • dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
  • dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
  • dal ° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, dei termini per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

I versamenti alle Camere di Commercio sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile (Responsabilità del debitore), anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

 

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ART. 12 – Sostegno alle imprese agricole danneggiate dall’alluvione

Gli aiuti finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale si applicano alle imprese agricole (articolo 2135 del Codice civile) e alle cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali.

Prevede interventi, tra quelli previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 29/2004, per favorire la ripresa delle attività economiche e produttive:

  • per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali;
  • per i danni alle produzioni agricole.

Questi interventi, per i quali è previsto un finanziamento fino a 100 milioni di euro a valere sul conto residui del Fondo di solidarietà nazionale, sono complementari a quelli erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

 

Gli aiuti finanziati dal Fondo per l’innovazione in agricoltura si applicano alle imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nel territorio dell’Unione al 1° maggio 2023.

Il Fondo per l’innovazione in agricoltura, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 30 milioni di euro per l’anno 2024 e di 35 milioni di euro per l’anno 2025, è destinato a sostenere investimenti e progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi saranno stabiliti con decreto ministeriale.

 

Inoltre, si modifica il comma 443 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2023, che ora dispone che al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.

 

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